Art. 12
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in
termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i
vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) nonche' dai corrispondenti organismi pagatori regionali a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli
effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle
amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo
forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni
e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di
lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali,
ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidate al Corpo
medesimo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive del personale
del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per l'anno finanziario 2012.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma
«tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita'» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del
Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e
prestiti, individuate d'intesa con il Ministero medesimo e versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):
"Art. 31.Beni di proprieta' dello Stato destinati a
riserva naturale.
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale
dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate
dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle
esigenze di gestione delle riserve naturali statali
indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge
n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai
sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad
aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti
effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ".
-Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59):
" Art. 77. Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i
compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e
riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata".
-Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 giugno 1997, n. 129.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio):
"2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico -
venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa".
- Il Regolamento della Commissione Europea 21 giugno
2006 n. 885/2006 (Modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L
171.