Art. 12 
 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2012, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  delle  amministrazioni  interessate,  in
termini di residui, competenza e cassa,  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2012,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
  4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento delle somme iscritte al  capitolo  2827  del  programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai  competenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale  indicata  all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche' dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   885/2006   della
Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per  l'anno  finanziario  2012  delle
somme  versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   dalle
amministrazioni ed  enti  pubblici  per  essere  destinate  al  Corpo
forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma,  convenzioni
e intese per il raggiungimento di  finalita'  comuni  in  materia  di
lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e   protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali  statali,
ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidate al  Corpo
medesimo. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del  personale
del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per l'anno finanziario 2012. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo
sostenibile e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,  programma
«tutela e conservazione della fauna  e  della  flora  e  salvaguardia
della biodiversita'» dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del
Corpo  forestale  dello  Stato,  detenute  dalla  Cassa  depositi   e
prestiti, individuate d'intesa con il Ministero  medesimo  e  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): 
               "Art. 31.Beni di proprieta' dello  Stato  destinati  a
          riserva naturale. 
              1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9
          della legge 18 maggio 1989, n. 183 ,  del  Corpo  forestale
          dello Stato, le riserve naturali statali sono  amministrate
          dagli attuali organismi  di  gestione  dell'ex  Azienda  di
          Stato  per  le  foreste  demaniali.  Per  far  fronte  alle
          esigenze  di  gestione  delle  riserve   naturali   statali
          indicate nel  programma,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ed in attesa  della
          riorganizzazione di cui all'articolo 9 della  citata  legge
          n. 183 del 1989 , la composizione  e  le  funzioni  dell'ex
          Azienda di Stato possono essere  disciplinate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  emanarsi  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per  l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  legge
          5 aprile 1985, n. 124. 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   finanze,
          trasmette al Comitato l'elenco delle  aree  individuate  ai
          sensi del decreto ministeriale 20 luglio  1987,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  175
          del  29  luglio  1987,  e  delle  altre  aree   nella   sua
          disponibilita' con la proposta della loro  destinazione  ad
          aree naturali protette nazionali e regionali anche ai  fini
          di un completamento, con particolare riguardo alla  regione
          Veneto  e  alla  regione   Lombardia,   dei   trasferimenti
          effettuati  ai  sensi  dell'articolo  68  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . 
              3. La gestione delle  riserve  naturali,  di  qualunque
          tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che  ricadano
          o vengano a ricadere all'interno dei parchi  nazionali,  e'
          affidata all'Ente parco. 
              4.  Le  direttive  necessarie  per  la  gestione  delle
          riserve naturali statali  e  per  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   scientifici,   educativi   e   di    protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ". 
              -Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  del  decreto
          legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Conferimento   di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59): 
              " Art. 77. Compiti di rilievo nazionale. 
              1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59  ,  hanno  rilievo  nazionale  i
          compiti e le funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e
          riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo  Stato
          dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 . 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata". 
              -Il  decreto  legislativo  4  giugno   1997,   n.   143
          (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 5 giugno 1997, n. 129. 
               - Il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154
          (Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo  2003,  n.
          38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100
          (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei  settori
          della pesca e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento
          della vigilanza e del controllo della  pesca  marittima,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo  2003,  n.
          38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136. 
               - Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  24
          della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio): 
              "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
                a) 4 per cento per il funzionamento e  l'espletamento
          dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico -
          venatorio nazionale; 
                b) 1 per  cento  per  il  pagamento  della  quota  di
          adesione dello Stato italiano al  Consiglio  internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina; 
                c)  95  per  cento  fra  le  associazioni   venatorie
          nazionali riconosciute,  in  proporzione  alla  rispettiva,
          documentata consistenza associativa". 
              - Il Regolamento della Commissione  Europea  21  giugno
          2006 n. 885/2006 (Modalita' di applicazione del regolamento
          (CE) n. 1290/2005 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il
          riconoscimento  degli  organismi  pagatori   e   di   altri
          organismi e la liquidazione  dei  conti  del  FEAGA  e  del
          FEASR), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006,  n.  L
          171.