Art. 17
Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del
programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai
pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su
altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dalla Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei
programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi
dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per
quelli strettamente connessi con la operativita' delle
amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
((10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il
finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso
il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai
sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e
programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero
dell'interno)).
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra
i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico)
ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la
razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione
economico-finanziaria ed il potenziamento dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in
Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
17. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato
alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle
Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base delle effettive situazioni locative in essere, e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei
Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di
competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato
alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle
Amministrazioni statali», gli stanziamenti relativi alle spese per
fitto locali ed oneri accessori iscritti negli stati di previsione
delle amministrazioni competenti riferiti alle spese direttamente
sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme
da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da sostenere, da
parte della stessa, quale conduttore unico di locazione.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri interessati, e' autorizzato a ripartire con propri decreti,
per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito della missione «fondi da ripartire»,
programma «fondi da assegnare», in relazione alle risorse da
assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da
sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
19. In attuazione dell'articolo 12, commi da 2 a 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori
degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti
dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi
alle spese per interventi manutentivi a carattere ordinario e
straordinario.
20. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti
dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese per
interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative
ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico
dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio dello Stato.
I capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle
funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti
locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello
Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di
quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti
le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con
decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle
quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto
speciale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
"Art. 13. Pubblicita' di amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali
quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta
per cento delle spese per la pubblicita' previste in
bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito
capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al
comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce,
dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di
massima alle amministrazioni statali affinche' la
destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle
campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con
criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri
per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le
strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente interessate a
dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e gli enti pubblici, economici e non economici,
sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel
corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo
comma non possono destinare finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici
al di fuori di quelli deliberati a norma del presente
articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1
del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo
fiscale.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 , e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle
regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote
di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 , la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione
della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g);
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui
alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59 , ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419 ;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con
quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita'
di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi
erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 , e conseguente rideterminazione dei trasferimenti
erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano
alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti
operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23
dicembre 1998, n. 448 , e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30
novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con
i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono
soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a);
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori
entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre l995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a),
le parole: «e sempreche' non cedano l'energia elettrica
prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
9.
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad
appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle
seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti
locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami
d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa
nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643 , e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel
senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo
52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per
l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la
loro non applicabilita' alle addizionali comunali,
provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema
di addizionali comunali e provinciali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in
tema di addizionali erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le
parole: «e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendano prorogate di anno in anno»;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le
parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino
alla fine del comma".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle
esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.".
- Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2010):
"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
«e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base
al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.".
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73:
"1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'
articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono
soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di
livello dirigenziale non generale e di livello non
dirigenziale derivante dal presente comma concorre a
realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell' articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo
interno del Ministero.".
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione
dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da
destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.".
- Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 12
del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina
del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero
della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2,
nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei
piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli
spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della
citata legge n. 196 del 2009:
"4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.".