Art. 2 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2012,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«protezione  sociale  per   particolari   categorie».   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome  le  variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 26.500 milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  12.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2012, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento  ai  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme  iscritte,  per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio  del  debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico»  del  medesimo
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  900  milioni  di
euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro,  600  milioni  di
euro e 12.000 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse  proprie»  (decisione  2000/597/CE/Euratom  del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per  importi  di  compensazione
monetaria e' imputata  al  programma  «partecipazione  italiana  alle
politiche di bilancio  in  ambito  UE»,  nell'ambito  della  missione
«l'Italia in Europa e  nel  mondo»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,
Sezione garanzia». 
  11. Gli importi di compensazione monetaria accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
di  cui  al  comma  10,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  12. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20  maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  pertinenza
dello Stato, di cui al programma «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
competenti Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  14. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2012,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  16.  Le  somme  dovute  dagli  istituti   di   credito   ai   sensi
dell'articolo 5 della  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  sono  versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi  e  concorsi
vari» dello stato di previsione  dell'entrata  (capitolo  3689),  per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza  e  cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al  programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della  missione  «comunicazioni»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita'»,
nell'ambito della missione  «diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2012,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna  in  accordo  con
l'Unione europea. 
  18. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione  dei
referendum dal programma  «fondi  da  assegnare»,  nell'ambito  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2012,  ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,  degli
affari esteri e dell'interno per  lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  con
propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito  del  programma  «rimborsi  del  debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  20.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2012,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' del programma «concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»,  del  medesimo  stato  di
previsione. 
  21. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui  alla  lettera  c)  dell'articolo  937  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai  sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'. 
  22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate  nonche'  a
impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione
annessi  a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
(Appendice n. 1). 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di  bilancio  relativo  al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  24. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio occorrenti  per  trasferire,  al  pertinente
programma dello stato di previsione del predetto Ministero,  i  fondi
per il  funzionamento  delle  Commissioni  che  gestiscono  il  Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte  nell'ambito  dei
programmi «incentivi alle  imprese  per  interventi  di  sostegno»  e
«interventi  di  sostegno  tramite   il   sistema   di   fiscalita'»,
nell'ambito della missione «competitivita' e sviluppo delle  imprese»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi  relativi  al  rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle  imprese  pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche'  per  agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
negli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 
  27.   In   relazione   alle   necessita'    gestionali    derivanti
dall'andamento dei tassi di  interesse  sui  mercati  finanziari,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214,  2215,  2216,  2219,
2221,  2316  e  3100,  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,  allocati
nel programma «oneri per il servizio del debito statale». 
  28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa, tra  gli  stanziamenti
dei capitoli 2751 e 2752 dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2012,  iscritti
nell'ambito della  missione  «L'Italia  in  Europa  e  nel  mondo»  -
programma - «Partecipazione italiana alle politiche  di  bilancio  in
ambito UE». 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a
statuto ordinario. 
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2012,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.A. a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   Fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "9.  La  SACE  S.p.A.  svolge  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. Gli  impegni  assunti
          dalla  SACE   S.p.A.   nello   svolgimento   dell'attivita'
          assicurativa di cui al presente comma sono garantiti  dallo
          Stato nei limiti indicati dalla legge di  approvazione  del
          bilancio dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di
          durata  inferiore  e  superiore  a  ventiquattro  mesi.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
          decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
          con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  nel   rispetto   della   disciplina
          dell'Unione Europea e dei limiti  fissati  dalla  legge  di
          approvazione  del  bilancio  dello  Stato,  individuare  le
          tipologie di operazioni che  per  natura,  caratteristiche,
          controparti, rischi connessi o paesi  di  destinazione  non
          beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
          resta in ogni caso ferma per gli impegni  assunti  da  SACE
          precedentemente all'entrata in vigore dei  decreti  di  cui
          sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate." 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   4   dell'art.
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              "4. Le garanzie e  coperture  assicurative  di  cui  al
          comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato  nei  limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati.". 
              - Si riporta il testo degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie. 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio." 
              "Art.  27.  Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale. 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono istituiti,  nella  parte
          corrente e nella parte in conto capitale,  rispettivamente,
          un  «fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei  residui
          passivi della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
          esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»  e  un
          «fondo speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi
          della spesa in  conto  capitale  eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
          sono determinate, con apposito articolo,  dalla  legge  del
          bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati." 
              "Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste. 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
              "Art. 29. Fondo di riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa. 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti  negli  stati
          di  previsione  delle  amministrazioni  statali  le   somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute  compatibili  con
          gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di  variazione
          di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.". 
              - La decisione del Consiglio 2000/597/CE,  Euratom  del
          29  settembre  2000,  relativa  al  sistema  delle  risorse
          proprie delle Comunita' europee, e' pubblicata nella  GU  L
          253 del 7.10.2000, pagg. 42-46. 
              - La decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom del 7
          giugno 2007, relativa  al  sistema  delle  risorse  proprie
          delle Comunita' europee, e' pubblicata nella GU L  163  del
          23.6.2007, pagg. 17-21. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  48  della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "Art. 48. Le quote  di  cui  all'articolo  47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza ai rifugiati, conservazione di  beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica  per  esigenze  di   culto   della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
          mondo.". 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
                a) popolazione residente; 
                b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  7  marzo
          2001, n. 62  (Nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti
          editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416): 
              "Art. 5. Fondo per  le  agevolazioni  di  credito  alle
          imprese del settore editoriale. 
              1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri - Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria,
          fino  all'attuazione  della  riforma  di  cui  al   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e   al   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  il  Fondo  per  le
          agevolazioni  di   credito   alle   imprese   del   settore
          editoriale, di seguito  denominato  «Fondo».  Il  Fondo  e'
          finalizzato  alla  concessione  di  contributi   in   conto
          interessi sui finanziamenti della durata massima  di  dieci
          anni  deliberati  da  soggetti  autorizzati   all'attivita'
          bancaria. 
              2.  Al  Fondo  affluiscono   le   risorse   finanziarie
          stanziate  a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,   il
          contributo dell'1 per cento  trattenuto  sull'ammontare  di
          ciascun  beneficio  concesso,   le   somme   comunque   non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'articolo 29  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.  Il  fondo
          di  cui  al  citato  articolo  29  e'  mantenuto  fino   al
          completamento della corresponsione dei contributi in  conto
          interessi per le concessioni gia' effettuate. 
              3. 
              4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i   progetti   di
          ristrutturazione  tecnico-produttiva;   di   realizzazione,
          ampliamento e  modifica  degli  impianti,  con  particolare
          riferimento all'installazione e  potenziamento  della  rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della  distribuzione;  di   formazione   professionale.   I
          progetti sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al
          ciclo di produzione,  distribuzione  e  commercializzazione
          del prodotto editoriale. 
              5. In caso di realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi in conto canone sono concessi  con  le  medesime
          procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  e  non  possono,
          comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in   conto
          interessi di cui godrebbero i  progetti  se  effettuati  ai
          sensi e nei limiti  previsti  per  i  contributi  in  conto
          interessi. 
              6. Una quota del 5 per cento  del  Fondo  e'  riservata
          alle  imprese  che,  nell'anno  precedente  a   quello   di
          presentazione   della   domanda    per    l'accesso    alle
          agevolazioni, presentano un fatturato  non  superiore  a  5
          miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per  cento  a
          quelle impegnate in progetti di particolare  rilevanza  per
          la diffusione della lettura in Italia o per  la  diffusione
          di prodotti editoriali in lingua italiana  all'estero.  Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi  in
          favore delle altre imprese. 
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative  di
          giornalisti o di poligrafici. 
              8. 
              9. I  contributi  in  conto  interessi  possono  essere
          concessi anche alle imprese editrici dei giornali  italiani
          all'estero di cui all'articolo  26  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  per  progetti
          realizzati con il  finanziamento  di  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi  sede  in  uno
          Stato appartenente all'Unione europea. 
              10. 
              11. In aggiunta alle risorse  di  cui  al  comma  2,  a
          decorrere  dall'anno  2001  e  fino   all'anno   2003,   e'
          autorizzata la spesa di lire  7,9  miliardi  per  il  primo
          anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e  di  lire
          18,7 miliardi per il terzo anno. 
              12. Ai contributi di cui al presente articolo,  erogati
          secondo le procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  della
          presente legge, si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 123. 
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri, sentito il Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  dettate  disposizioni   attuative   della
          presente  legge.  Sono  in  particolare   disciplinati   le
          modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto  delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle spese inerenti ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento del Comitato di cui al comma 4  dell'articolo
          7, il procedimento di decadenza dai benefici, le  modalita'
          di verifica finale della corrispondenza degli  investimenti
          effettuati al progetto, della  loro  congruita'  economica,
          nonche'  dell'inerenza  degli  investimenti   stessi   alle
          finalita' del progetto. 
              14. 
              15. ". 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  9  della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              "4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.". 
              - Si riporta il testo degli artt. 937 e 803 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              "Art. 937. Ufficiali ausiliari. 
              1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata  e
          del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di  ambo  i
          sessi reclutati in qualita' di: 
                a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
          1^ nomina; 
                b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo." 
               "Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio. 
              1.  E'  determinato  annualmente  con   la   legge   di
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato: 
                a) il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
                b) la consistenza organica  degli  allievi  ufficiali
          dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  39  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
              1. Il CIPE su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          d'intesa  con   la   Conferenza   Stato-Regioni,   delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo  di  acconto,  delle  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo   presunto   del    gettito    dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'articolo 50 e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di  cui  all'articolo
          38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE  con  le
          predette modalita'  provvede  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in  favore
          delle regioni delle quote del  Fondo  sanitario  nazionale,
          parte  corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni a valere  sulle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.". 
              -  Il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204
          (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1,  lettera  d),  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  1  della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              "7. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000.". 
              -  Il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario",  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12
          maggio 2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo del comma  23  dell'art.  61  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "23. Le somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.".