Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione «fondi da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma
«protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 26.500 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente
articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo
stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi
di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di
euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di
euro e 12.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato
di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per importi di compensazione
monetaria e' imputata al programma «partecipazione italiana alle
politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione
«l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012,
sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per
fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i
pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti
Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza
dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012,
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al
programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'»,
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e
famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, ai
competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli
affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' del programma «concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della
missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di
previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'.
22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a
impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione
annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze
(Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle
«Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente
programma dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei
programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e
«interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalita'»,
nell'ambito della missione «competitivita' e sviluppo delle imprese»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012, destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
27. In relazione alle necessita' gestionali derivanti
dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219,
2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati
nel programma «oneri per il servizio del debito statale».
28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea
a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti
dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, iscritti
nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» -
programma - «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE».
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a
statuto ordinario.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2012, alla
riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della
voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di
utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art.
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.".
- Si riporta il testo degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio."
"Art. 27. Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati."
"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29. Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione
di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.".
- La decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom del
29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunita' europee, e' pubblicata nella GU L
253 del 7.10.2000, pagg. 42-46.
- La decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom del 7
giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee, e' pubblicata nella GU L 163 del
23.6.2007, pagg. 17-21.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416):
"Art. 5. Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
fino all'attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e'
finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo
di cui al citato articolo 29 e' mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni gia' effettuate.
3.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti
realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi sede in uno
Stato appartenente all'Unione europea.
10.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo
7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita'
di verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.
14.
15. ".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
- Si riporta il testo degli artt. 937 e 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 937. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo
38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.".
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
maggio 2011, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.".