Art. 3 
 
 
     Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2012,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei  seguenti
fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e  lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese;  Fondo
rotativo per le imprese. 
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi  siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
  4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo  per
lo sviluppo e la  coesione  disponibili  al  termine  dell'esercizio,
nonche' quelle trasferite dal Fondo medesimo ai  pertinenti  capitoli
degli stati di previsione dei  Ministeri  destinatari  delle  risorse
finanziarie,  sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i  pertinenti  programmi
delle amministrazioni  interessate,  con  propri  decreti,  le  somme
conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
  5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
competenza  e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra   le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«politiche  per   lo   sviluppo   economico   ed   il   miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,  e  successive
modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri  interessati,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti  in
relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il  commercio
estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 ottobre 1993,  n.  410  (Interventi  urgenti  a  sostegno
          dell'occupazione  nelle   aree   di   crisi   siderurgica),
          convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513: 
              "Art. 1.  1.  La  Societa'  di  promozione  industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'articolo 5, commi 1 e 2, del  decreto-legge  1°  aprile
          1989, n. 120 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'
          i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
          decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  Sud
          indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120  ,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro  i  limiti  e  secondo  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
          n. 120 , nonche' l'entita' degli  oneri  di  istruttoria  e
          controllo complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le
          medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori
          risorse che si renderanno disponibili  per  lo  scopo,  ivi
          comprese  quelle  eventualmente  derivanti  da  revoche   o
          riprogrammazione di interventi di cui alla legge  1°  marzo
          1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              Le somme eliminate possono riprodursi in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2  maggio
          1990, n. 102 ( (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e  la
          rinascita della Valtellina e  delle  adiacenti  zone  delle
          province  di  Bergamo,  Brescia  e  Como,   nonche'   della
          provincia di Novara, colpite dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987): 
              "Art. 2. Procedure. 
              1. Gli interventi per la difesa  del  suolo  e  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo  di  cui  rispettivamente  agli
          articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
          ai fini della  presente  legge  e  con  priorita'  per  gli
          interventi di riassetto idrogeologico  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati: 
                a)  individua  e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'articolo 31 della legge  18  maggio  1989,  n.  183  ,
          quelli aventi carattere di assoluta urgenza; 
                b)   formula   proposte   all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'articolo 3; 
                c) elabora la proposta di piano di  cui  all'articolo
          5. 
              3.   Gli   stralci   dello   schema   previsionale    e
          programmatico  di  cui  all'articolo  3  e  il   piano   di
          ricostruzione e sviluppo  di  cui  all'articolo  5  possono
          essere sottoposti a revisione annuale secondo le  procedure
          disciplinate dalla normativa della regione  Lombardia,  nel
          quadro  delle  medesime  disponibilita'   finanziarie.   La
          regione Lombardia e' tenuta a  comunicare  alla  Presidenza
          del   Consiglio   dei   ministri   l'assetto   del    piano
          aggiornato.". 
              - Si riporta il testo del comma  17  dell'art.  14  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto.".