Art. 3
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2012, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci
«restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate
in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti
fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo
rotativo per le imprese.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al
citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo per
lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio,
nonche' quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse
finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi
delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma
«politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive
modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in
relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica),
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
"Art. 1. 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120 , nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102 ( (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
"Art. 2. Procedure.
1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la
ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli
articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
ai fini della presente legge e con priorita' per gli
interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ,
quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo
5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di
ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono
essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure
disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel
quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La
regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l'assetto del piano
aggiornato.".
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.".