Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2012, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n.5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2012, sono stabilite in conformita' agli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n.1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese
impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento,
per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati,
nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma
«amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012.