Art. 6 
 
 
        Stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2012,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
2012, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2012, perche' siano utilizzate per  gli  scopi
per cui tali somme sono state versate. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2012. 
  5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e'  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla  base
delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno
finanziario 2012, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze
di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e  consolari,
degli istituti di cultura e  delle  scuole  italiane  all'estero.  Il
Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad  effettuare,
con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle
disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro  in  valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle  presenti
operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente
Direzione generale del Ministero degli affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nel  programma  «cooperazione  allo  sviluppo»,   nell'ambito   della
missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato  di  previsione
del Ministero degli affari esteri,  relativamente  agli  stanziamenti
per  l'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella   Tabella,
allegata alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo  periodo,  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La direttiva 77/486/CEE del Consiglio del  25  luglio
          1977, relativa alla formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori migranti, e'  pubblicata  nella  GU  L  199  del
          6.8.1977, pagg. 32-33. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  6
          febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
          all'estero dal Ministero degli affari esteri): 
              "Art. 5. Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
          su indicazione del  Ministero  del  tesoro,  altre  entrate
          dello Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti  ministeriali  di  cui  all'articolo  2,   la
          competente direzione generale del  Ministero  degli  affari
          esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse. 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo  le  procedure  previste  dall'articolo  6   della
          presente legge e  dai  D.M.  6  agosto  2003  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003,  di  attuazione  degli
          articoli 3, 6 e 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione,  a  cura
          della competente direzione  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri, al Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              La Direzione generale del tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.". 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  11  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge.". 
              - Si riporta il testo del comma 9  dell'art.  15  della
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo): 
              "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti  nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),
          cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo.".