Art. 7 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2012,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi per  oneri
di personale e per l'operativita'  scolastica  iscritti  nella  parte
corrente e nel conto capitale del  programma  «fondi  da  assegnare»,
nell'ambito della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute  al
personale supplente breve e saltuario, per la mensa  scolastica,  per
le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la  dispersione
scolastica» e i capitoli relativi  al  «Fondo  per  il  funzionamento
delle istituzioni scolastiche»,  iscritti  nei  pertinenti  programmi
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2012,  e'  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita'  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   in   relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  al  pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  il  fondo  di  cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai
sensi del medesimo comma 9. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  17
          giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          agosto 1996, n. 421: 
              "Art. 9. Cooperazione aerospaziale. 
              1. 
              2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
          dell'ASI  e  del  CIRA,  in   una   strategia   complessiva
          aeronautica e spaziale compatibile  con  la  pianificazione
          strategica  pluriennale  dell'ASI,  il  Governo   assumera'
          provvedimenti idonei  a  realizzare  una  migliore  e  piu'
          efficiente  utilizzazione  delle   strutture   di   ricerca
          pubbliche del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233  ,  e'
          prorogato fino alla costituzione degli organi  dell'ASI,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 
              3.  La  parte  annuale  di  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le  finalita'
          di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al
          perseguimento degli obiettivi di cui alla legge  16  maggio
          1989, n. 184 ,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.". 
               - Si riporta il testo del comma  9  dell'art.  64  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "9. Una quota parte delle economie di spesa di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.".