Art. 7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi per oneri
di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nella parte
corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al
personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per
le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione
scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 2012, e' comprensiva della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente
programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
sensi del medesimo comma 9.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421:
"Art. 9. Cooperazione aerospaziale.
1.
2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione
strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera'
provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu'
efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca
pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233 , e'
prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184 , ed e' corrisposta con i criteri e le
modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 64 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.".