Art. 8 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, per le spese  relative  all'educazione
fisica, all'attivita' sportiva e alla  costruzione,  completamento  e
adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del  fuoco,  del  programma  «prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico»,  nell'ambito  della  missione  «soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario 2012. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico  dello  Stato  del
servizio antincendi negli  aeroporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  le  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   in   applicazione   delle
disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della  legge
n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2012, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle  somme  prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al  predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «garanzia dei diritti e interventi per  lo  sviluppo  della
coesione  sociale»  della  missione  «immigrazione,   accoglienza   e
garanzia  dei  diritti»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  e  nel  capitolo  2872,  istituito   nell'ambito   del
programma «pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia»  della
missione  «ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e  6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  12
          dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "Art. 1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
          Capitolo 1446 L. 400.000.000 
          Capitolo 1452 L. 300.000.000 
          Capitolo 1459 L. 500.000.000 
          Capitolo 1469 L. 300.000.000 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del  citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997: 
              "Art. 61. Riduzione  dei  trasferimenti  erariali  agli
          enti locali. 
              1. A  decorrere  dall'anno  1999,  il  fondo  ordinario
          spettante alle province e' ridotto di un  importo  pari  al
          gettito complessivo riscosso nell'anno 1999  per  l'imposta
          sulle assicurazioni di cui al  comma  1  dell'articolo  60,
          ridotto dell'importo  corrispondente  all'incremento  medio
          nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
          rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
          dotazione  del  predetto  fondo  e',   per   l'anno   1999,
          inizialmente ridotta, in base  ad  una  stima  del  gettito
          annuo effettuata, sulla  base  dei  dati  disponibili,  dal
          Ministero  delle  finanze,   per   singola   provincia,   e
          comunicata ai Ministeri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e  dell'interno.  Sulla  base  dei
          dati finali, comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive della dotazione del predetto fondo, per  singola
          provincia, e sono introdotte  le  eventuali  variazioni  di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000,  ad
          operare i conguagli  e  a  determinare  in  via  definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto  spettante  ad  ogni
          provincia a decorrere dal 1999. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un  importo
          pari al gettito previsto per il predetto anno  per  imposta
          erariale di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952.  La  riduzione   della
          dotazione del predetto fondo e' operata  con  la  legge  di
          approvazione  del   bilancio   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario  1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti   di
          ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in  base  ai
          dati comunicati dal Ministero delle  finanze  entro  il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
          il 1999 tra le singole provincie in misura  percentualmente
          corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a  ciascuna  di
          esse imputabile. La riduzione  definitiva  delle  dotazioni
          del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei  dati
          definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta  di  cui  al
          presente comma, comunicati dal Ministero delle  finanze  al
          Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 
              3.  Le  somme   eventualmente   non   recuperate,   per
          insufficienza dei  contributi  ordinari,  sono  portate  in
          riduzione dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          singolo  ente  locale  dal   Ministero   dell'interno.   La
          riduzione e' effettuata con  priorita'  sui  contributi  di
          parte corrente. 
              4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti  dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento  alle  provincie  delle   regioni   a   statuto
          ordinario. Per le regioni a statuto speciale le  operazioni
          di riequilibrio di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1997, n. 244, si applicano solo dopo il  recepimento  delle
          disposizioni dell'articolo 60 e del presente  articolo  nei
          rispettivi statuti.". 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'art.  10  della
          legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni  in  materia  di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): 
              "11. I trasferimenti alle province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b)  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n.  511  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 gennaio 1989, n.  20,  come  sostituito  dal
          comma 9 del presente articolo,  e  delle  maggiori  entrate
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  10  del
          presente articolo, diminuita del mancato gettito  derivante
          dall'abolizione dell'addizionale comunale  sul  consumo  di
          energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.". 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  8  della
          legge 3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              "5. A decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.". 
              - Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2007): 
              "1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale  sui
          diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   e
          successive  modificazioni,  e'  incrementata  a   decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato. Un apposito  fondo,  alimentato  dalle  societa'
          aeroportuali in proporzione al traffico generato,  concorre
          al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con  decreti
          del  Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche   con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite l'Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          unita' previsionali di base del centro  di  responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno.". 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 26 della  legge
          n. 196 del 2009, vedasi in note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli artt. 55 e 69 della  citata
          legge n. 222 del 1985: 
              "Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione  di  cui  all'articolo  18
          della legge 27 maggio 1929, n.  848  ,  del  Fondo  per  il
          culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
          Roma e delle Aziende speciali di  culto,  denominate  Fondo
          clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto  -
          gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal  1°  gennaio,  1987  in   patrimonio   unico   con   la
          denominazione di Fondo edifici di culto. 
              Il Fondo edifici di culto succede in tutti  i  rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti." 
              "Art. 69. I patrimoni della Basilica di  San  Francesco
          di Paola in  Napoli,  della  cappella  di  San  Pietro  nel
          palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San  Gottardo
          annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti,  con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.". 
              - Si riporta il testo del comma 562 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
              "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006.". 
               - Si riporta il testo dell'art. 34  del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159  (Interventi  urgenti  in  materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              "Art.  34.  Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo. 
              1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e  564,  della
          legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  ed  alle  vittime  della
          criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
          20 ottobre 1990, n. 302, ed ai  loro  familiari  superstiti
          sono corrisposte le  elargizioni  di  cui  all'articolo  5,
          commi 1 e  5,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206.  Ai
          beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'  percepite.
          L'onere recato  dal  presente  comma  e'  valutato  in  173
          milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                a) le caratteristiche della medaglia di cui al  comma
          2-bis; 
                b)  le  condizioni  previste  per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                b)  all'articolo  2,  comma  1,  le  parole  da:  «si
          applica» fino alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «la retribuzione  pensionabile  va  rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                c) all'articolo 3, dopo il comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004.". 
              - Si riporta il testo del comma 106 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata  in
          base  all'ultima  retribuzione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
                b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
                c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203»; 
                d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
                e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo   le   parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo».". 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23
          (Disposizioni   in   materia   di    federalismo    Fiscale
          Municipale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo  2011,
          n. 67. 
              -  Il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario),  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12
          maggio 2011, n. 109.