Art. 10 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. L'attivita' di vigilanza e' esercitata dall'Autorita'  nazionale
designata e, nell'ambito delle rispettive competenze,  dalla  Agenzia
delle dogane e dalla Guardia di finanza. 
  2.  E'  disposto  il  sequestro  amministrativo,   a   carico   del
trasgressore della sostanza  chimica  in  quanto  tale  o  in  quanto
componente di una  miscela  o  di  un  articolo,  non  conforme  alle
previsioni del  regolamento  secondo  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del
regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di
un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo  le
prescrizioni del presente decreto, deve essere  distrutta  a  cura  e
comunque a spese dell'importatore o del detentore. 
  4. I soggetti che svolgono  l'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al
presente  articolo  sono  tenuti  agli   obblighi   di   riservatezza
relativamente,  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'  alla
legislazione vigente. 
  5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per  essere  successivamente  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero della salute,  allo  scopo  di  incrementare
eventualmente  le  attivita'  ispettive,   nonche'   di   predisporre
eventualmente un piano  di  iniziative  atte  a  soddisfare  esigenze
formative ed informative primarie del sistema pubblico,  al  fine  di
promuovere una responsabilita' condivisa nel commercio internazionale
di prodotti chimici pericolosi  a  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente,   anche   attraverso   convenzioni    stipulate    con
l'universita' ed enti di ricerca.