Art. 10 Attivita' di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza e' esercitata dall'Autorita' nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. 2. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. 3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore. 4. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente. 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive, nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilita' condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca.