Art. 12 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Bernini, Ministro per le politiche 
                                europee 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente 
                                e della tutela del territorio e del 
                                mare 
 
                                Romani, Ministro dello sviluppo 
                                economico 
 
                                Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le 
                                regioni e per la coesione 
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma