Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: 1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi; 2) sostanze chimiche industriali; b) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze; c) articolo: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, e' vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario; d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie: 1) sostanze chimiche ad uso professionale; 2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale; e) esportazione: esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28, (ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea; f) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione europea; g) importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea, e' destinataria della sostanza chimica; h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche: 1) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, e' titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro Paese e che ha la facolta' di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea; 2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facolta' di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea; 3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario; i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale; l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di Rotterdam, di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione; m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione di Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l); n) parte della convenzione o parte: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla convenzione; o) altro Paese: un Paese che non e' una parte della Convenzione; p) OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie: 1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; 2) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE. 2. L'Autorita' nazionale designata di cui all'articolo 4 del regolamento e' il Ministero della salute.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse. - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Per i riferimenti alla Convenzione di Rotterdam, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1107/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. - La direttiva 98/8/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 1998, n. L 123.