Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del  regolamento  (CE)
n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela,  o
una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione  degli
organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: 
      1)   pesticidi,   compresi   formulati   pesticidi    altamente
pericolosi; 
      2) sostanze chimiche industriali; 
    b) miscela: una miscela o una soluzione composta di  due  o  piu'
sostanze; 
    c) articolo: un  prodotto  finito  che  contiene  o  include  una
sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito,
e' vietato o soggetto a rigorose restrizioni  in  forza  del  diritto
comunitario; 
    d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una  delle  due
seguenti sottocategorie: 
      1) sostanze chimiche ad uso professionale; 
      2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore
finale; 
    e) esportazione: esportazione  permanente  o  temporanea  di  una
sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28,
(ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea; 
    f) importazione: l'introduzione fisica  nel  territorio  doganale
dell'Unione europea di una  sostanza  chimica  cui  si  applichi  una
procedura doganale diversa dalla procedura  di  transito  comunitario
esterno per  le  merci  che  si  spostano  attraverso  il  territorio
doganale dell'Unione europea; 
    g) importatore: la persona fisica o  giuridica  che,  al  momento
dell'importazione nel territorio  doganale  dell'Unione  europea,  e'
destinataria della sostanza chimica; 
    h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche: 
      1)  la  persona  a  nome  della  quale  viene  rilasciata   una
dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento
dell'accettazione della  dichiarazione,  e'  titolare  del  contratto
stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una  parte  o
di un altro Paese e che ha la facolta' di decidere  che  la  sostanza
chimica venga  spedita  fuori  dal  territorio  doganale  dell'Unione
europea; 
      2) qualora non sussista  un  contratto  di  esportazione  o  il
titolare del contratto non agisca per proprio conto, la  persona  che
ha la facolta' di decidere che  la  sostanza  chimica  venga  spedita
fuori dal territorio doganale dell'Unione europea; 
      3) se il diritto di smaltimento della sostanza  chimica  spetta
ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in  base  al
contratto cui fa  riferimento  l'esportazione,  la  parte  contraente
stabilita nel territorio comunitario; 
    i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam
il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare
con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari
pericolosi nel commercio internazionale; 
    l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di  Rotterdam,
di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione; 
    m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione  di
Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l); 
    n)  parte  della  convenzione  o  parte:   qualsiasi   Stato   od
organizzazione  di  integrazione  economica   regionale   che   abbia
accettato di essere vincolato dalla convenzione; 
    o) altro Paese: un Paese che non e' una parte della Convenzione; 
    p)  OCSE:  Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico; 
    q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle  due
seguenti sottocategorie: 
      1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui  al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari; 
      2)  altri  pesticidi,  quali  i  biocidi   disciplinati   dalla
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16
febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed  i
disinfettanti, gli insetticidi e  gli  antiparassitari  di  cui  alle
direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE. 
  2. L'Autorita'  nazionale  designata  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento e' il Ministero della salute. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (n.d.r.  Versione  in  vigore  dal  1°  dicembre  2009)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Per i riferimenti alla Convenzione di  Rotterdam,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) n. 1107/2009 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - La direttiva 98/8/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  24
          aprile 1998, n. L 123.