Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell'anno civile a seguire di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace l'esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del citato decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.