Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14,  paragrafo
  1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa
  alle parti e ad altri Paesi 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione per la prima  volta  o  successivamente
nell'anno civile a seguire di una sostanza  presente  nella  parte  1
dell'allegato  I  del  regolamento  o  una  miscela  contenente  tale
sostanza  in  concentrazioni  tali  da  fare  sorgere  l'obbligo   di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  che  non  ottempera  ovvero
ottempera  in  modo  inesatto  all'obbligo   di   notifica   di   cui
all'articolo 7,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000  euro  a  60.000   euro.   Alla   stessa   sanzione   soggiace
l'esportatore di un articolo contenente una sostanza  elencata  nella
parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non  reattiva  o
una miscela contenente tale sostanza in una  concentrazione  tale  da
far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi  del  citato  decreto
legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  o  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, che non  ottempera  alle  disposizioni  dell'articolo  14,
paragrafo 1, del regolamento. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte  1
dell'allegato I del regolamento o  di  una  miscela  contenente  tale
sostanza  in  concentrazioni  tali  da  fare  sorgere  l'obbligo   di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di
revisione della notifica di cui  all'articolo  7,  paragrafo  4,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2003, n. 65, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.