Art. 4 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento  in
  materia di informazioni sull'esportazione  e  sull'importazione  di
  sostanze chimiche 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'esportatore   o
l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica  ovvero
comunica  in  modo  inesatto  o  incompleto  all'Autorita'  nazionale
designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente,
attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale
o in quanto componente di una miscela o  di  un  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 18.000 euro.