Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del  regolamento
  in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che  non  si
conforma alle decisioni riportate nelle  risposte  della  Commissione
europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del  regolamento,  entro
il  termine  stabilito,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2
o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale
sostanza in concentrazione tale da poter  far  sorgere  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008,  senza  aver  ottenuto  consenso
esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza  un  nuovo  consenso
esplicito oltre dodici mesi dopo  la  fine  del  terzo  anno  civile,
periodo applicabile del consenso, a meno  di  disposizioni  contrarie
contenute nel consenso medesimo di cui all'articolo 13, paragrafo  8,
lettera a), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2
o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale
sostanza in concentrazione tale da poter  far  sorgere  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008,  senza  aver  ottenuto  consenso
esplicito  dalla  parte  importatrice,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica: 
    a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che
la parte  importatrice  ha  acconsentito  all'importazione  ai  sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento; 
    b) nel caso di sostanza elencata nella parte  2  dell'allegato  I
del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza  e'
registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in  questione  ai  sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento; 
    c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di
durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7
e 8, lettera b), del regolamento. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione  di  una  sostanza  nei  sei  mesi  che
precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla  data
di  fabbricazione,  a  meno  che  le  proprieta'  intrinseche   della
sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10,  primo  periodo,  del
regolamento lo consentano, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di  esportazione  di  un  pesticida  e  non  predispone
l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13,  paragrafo  11,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla  stessa
sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione  di
un pesticida non conforme alle norme in materia di  purezza  previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2003, n. 65, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   194
          (Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia   di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.