Art. 6 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1907/2006, si veda nelle note alle premesse.