Art. 6 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2,  del
regolamento in materia di divieto di esportazione 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di  esportazione  di  una  sostanza  chimica  o  di  un
articolo elencati nell'allegato V del regolamento  in  violazione  al
divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1907/2006,
          si veda nelle note alle premesse.