Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della Convenzione di Rotterdam elencata nell'allegato VI del medesimo regolamento che non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita' nazionale designata le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione entro i termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.