Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del  regolamento
in materia di informazione sui movimenti di transito 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte  3
dell'allegato  I  del  regolamento  in  favore  di  una  parte  della
Convenzione di  Rotterdam  elencata  nell'allegato  VI  del  medesimo
regolamento che non comunica  ovvero  comunica  in  modo  inesatto  o
incompleto all'Autorita' nazionale designata le informazioni  di  cui
all'allegato VI richieste  dalla  parte  della  convenzione  entro  i
termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 3.000 euro a 18.000 euro.