Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.