Art. 8 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del  regolamento
  in materia di informazioni obbligatorie per  le  sostanze  chimiche
  esportate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di  sostanze
chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie  agli
obblighi di etichettatura ed  imballaggio  di  cui  all'articolo  16,
paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di sostanze  di  cui  all'articolo  16,
paragrafo 1, del regolamento che non ottempera  ovvero  ottempera  in
modo  inesatto  o  incompleto  all'obbligo  di  fornire  una   scheda
informativa  sulla  sicurezza  conformemente  alle  disposizioni  del
regolamento  (CE)   n.   1907/2006,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro.