Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) etichettatura: apposizione di  una  etichetta  sulla  carcassa
intera o sul singolo pezzo di  carne  o  su  pezzi  di  carne  o  sul
relativo  materiale  di  imballaggio,  inclusa  la  comunicazione  di
informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile  al
consumatore nel punto vendita, sotto forma di  cartello  o  documento
stampato, precompilato, oppure di informazioni  visualizzate  su  uno
schermo elettronico. Fa parte del complesso dell'etichettatura  anche
il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa,  che  garantisce  il
nesso con le informazioni  fornite  al  consumatore.  L'etichettatura
contiene le informazioni, di cui all'apposito disciplinare approvato,
sull'animale, sulle relative carni, sul  tipo  di  allevamento  e  di
alimentazione; 
    b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche,
tacchini e faraone; 
    c) pulcini:  volatili  vivi  da  cortile  di  peso  unitario  non
superiore a 185 grammi; 
    d) pollame allevato in  Italia:  pollame  allevato  in  Italia  a
partire da pulcini di un giorno; 
    e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72  ore  che
non sono  stati  ancora  nutriti,  compresi  le  anatre  di  Barberia
(Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che  invece  possono  essere
nutriti; 
    f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che
non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per  il
freddo; 
    g) organizzazione: soggetto rappresentativo  almeno  dei  settori
allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame,  che
dispone di un disciplinare di etichettatura approvato  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  ed  e'  responsabile
della tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera; 
    h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento,
macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente
al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete  l'obbligo
di etichettare la  carne  di  pollame  per  la  parte  di  competenza
prevista dal disciplinare; 
    i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la  vendita,
messa in  vendita,  vendita,  consegna  o  qualsiasi  altro  modo  di
commercializzazione; 
    l) carne di pollame preconfezionata: unita' di vendita  destinata
ad essere presentata come tale al consumatore e  alla  collettivita',
costituita da carne di pollame e dall'imballaggio  in  cui  e'  stata
immessa prima di essere posta  in  vendita,  avvolta  interamente  in
parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il  contenuto  non
possa essere  modificato  senza  che  la  confezione  sia  aperta  od
alterata; 
    m) carne di pollame preincartata: unita' di vendita costituita da
carne di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o  avvolta
negli esercizi di vendita; 
    n) lotto di produzione: gruppo  di  animali  omogenei  per  eta',
categoria, origine e provenienza, appartenenti  alla  stessa  specie,
avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle  stesse
condizioni; 
    o) lotto di  macellazione:  gruppo  di  animali  appartenenti  al
medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno; 
    p) disciplinare:  documento  predisposto  dall'organizzazione  di
etichettatura volontaria delle carni  di  pollame  ed  approvato  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Il
disciplinare contiene l'indicazione delle informazioni da fornire con
l'etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e
vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicita'  di
tali  informazioni,  con  relativi  piani  di  autocontrollo   e   di
controllo, nonche' le procedure di  identificazione  e  registrazione
atte a garantire la rintracciabilita' del pollame, delle sue carni  e
la  loro  correlazione  con  il  relativo  lotto  di   produzione   o
macellazione; 
    q) informazioni in etichetta: le informazioni sull'animale, sulle
relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione,  generate
lungo   tutta   o   parte   della   filiera    avicola    interessata
dall'etichettatura  volontaria,   apponibili   nell'etichettatura   e
necessarie per garantire una  comunicazione  ottimale  e  la  massima
trasparenza  nella  commercializzazione  delle  carni   di   pollame,
assicurando nel contempo la rintracciabilita' delle  stesse  per  gli
scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende
per: 
      1) alimentazione:  informazione  apponibile  nell'etichettatura
relativa al tipo di alimentazione somministrata  al  pollame  durante
tutto o parte del ciclo vitale; 
      2)    forma    di    allevamento:    informazione    apponibile
nell'etichettatura relativa alle modalita' di allevamento del pollame
durante tutto o parte del ciclo vitale; 
    r) modalita' di presentazione al consumatore: modalita'  con  cui
la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria  puo'  essere
commercializzata per il consumo; 
    s)  autocontrollo:  controllo  interno  da  parte   del   singolo
operatore e controllo esercitato da ispettori dell'organizzazione; 
    t)  controllo:  controllo  esercitato  a  cura  di  un  organismo
indipendente  designato  dall'organizzazione   ed   autorizzato   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 13 del regolamento (CE)  n.  543/2008.  Tale  organismo
indipendente  deve  essere  riconosciuto   rispondente   ai   criteri
stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989; 
    u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema
volontario di etichettatura,  ivi  compreso  quello  sugli  organismi
indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo  13  del
regolamento (CE) n. 543/2008. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al  Regolamento  (CE)  543/2008  si
          veda nelle note alle premesse.