Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno schermo elettronico. Fa parte del complesso dell'etichettatura anche il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il nesso con le informazioni fornite al consumatore. L'etichettatura contiene le informazioni, di cui all'apposito disciplinare approvato, sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione; b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone; c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi; d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno; e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere nutriti; f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo; g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' responsabile della tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera; h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare; i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione; l) carne di pollame preconfezionata: unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita', costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata; m) carne di pollame preincartata: unita' di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per eta', categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni; o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno; p) disciplinare: documento predisposto dall'organizzazione di etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il disciplinare contiene l'indicazione delle informazioni da fornire con l'etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicita' di tali informazioni, con relativi piani di autocontrollo e di controllo, nonche' le procedure di identificazione e registrazione atte a garantire la rintracciabilita' del pollame, delle sue carni e la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o macellazione; q) informazioni in etichetta: le informazioni sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall'etichettatura volontaria, apponibili nell'etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilita' delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per: 1) alimentazione: informazione apponibile nell'etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante tutto o parte del ciclo vitale; 2) forma di allevamento: informazione apponibile nell'etichettatura relativa alle modalita' di allevamento del pollame durante tutto o parte del ciclo vitale; r) modalita' di presentazione al consumatore: modalita' con cui la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria puo' essere commercializzata per il consumo; s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo operatore e controllo esercitato da ispettori dell'organizzazione; t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente designato dall'organizzazione ed autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989; u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.