Art. 3 Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' informazioni, circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, in assenza di un disciplinare, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' delle indicazioni previste circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non corrispondenti al vero, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilita', l'origine e la provenienza, l'alimentazione o l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalita' diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non comprese nell'apposito disciplinare di etichettatura e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalita' di presentazione diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro. 7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 8. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilita' nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.