Art. 3 
 
 
                Sanzioni in materia di etichettatura 
                       delle carni di pollame 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  commercializza
carni di pollame etichettate  con  una  o  piu'  informazioni,  circa
l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni  correlate  sugli
animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, in assenza  di
un  disciplinare,  e'  soggetto  al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di  600  euro
per quintale o frazione di quintale  se  il  quantitativo  totale  di
prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o  superiore  ai  25
quintali. L'ammontare della sanzione  proporzionale  applicabile  non
puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   l'operatore   o
l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate  con
una  o  piu'  delle  indicazioni  previste   circa   l'alimentazione,
l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali  e  sulle
relative carni, di cui all'allegato 1, non corrispondenti al vero, e'
soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 
  3.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   l'operatore   o
l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o
in parte delle  informazioni  da  riportare  in  etichetta  circa  la
rintracciabilita', l'origine  e  la  provenienza,  l'alimentazione  o
l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate
con modalita' diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al  presente
decreto, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 
  4.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   l'operatore   o
l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate  con
una o piu' indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed  altre
informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni,  di  cui
all'allegato  1,   non   comprese   nell'apposito   disciplinare   di
etichettatura e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 
  5.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   l'operatore   o
l'organizzazione che  non  adotta  o  non  applica  correttamente  un
sistema  idoneo  a  garantire  la  veridicita'   delle   informazioni
utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso  tra
le carni e gli animali da cui le stesse provengono,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500  euro  a
15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale  se  il
quantitativo totale di prodotto accertato oggetto  di  violazione  e'
pari  o  superiore  ai  25  quintali.  L'ammontare   della   sanzione
proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo  di
150.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  commercializza
carni di pollame con modalita' di  presentazione  diverse  da  quelle
indicate nell'allegato 2 al presente  decreto,  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro  o  di
500 euro per quintale o  frazione  di  quintale  se  il  quantitativo
totale  di  prodotto  accertato  oggetto  di  violazione  e'  pari  o
superiore ai 25 quintali. L'ammontare  della  sanzione  proporzionale
applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro. 
  7. In caso di reiterazione delle violazioni previste  dal  presente
articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata  e  non
e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 
  8. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e  6  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provvede
alla  revoca  dell'approvazione  del  disciplinare  di  etichettatura
qualora ne sia  accertata  la  mancata  applicazione  e  la  condotta
dell'organizzazione  o  dell'operatore  sia  tale  da  comprometterne
l'affidabilita' nella prosecuzione della  gestione  del  disciplinare
stesso.