Art. 4 
 
 
            Sanzioni in materia di organismi di controllo 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione  del
sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato
comporta  la  revoca  della  relativa  autorizzazione  da  parte  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.