Art. 5 
 
 
                  Sanzioni in materia di controlli 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  ostacola  od
impedisce agli esperti  della  Commissione  europea,  alle  autorita'
competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita'
competente  l'accesso  ai   locali   dell'azienda   o   dell'impresa,
all'unita' produttiva ed a tutti i  dati  e  documentazioni,  per  lo
svolgimento dell'attivita' di controllo di  cui  alle  finalita'  del
regolamento (CE)  n.  543/2008,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al  Regolamento  (CE)  543/2008  si
          veda nelle note alle premesse.