Art. 5 Sanzioni in materia di controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita' competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unita' produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui alle finalita' del regolamento (CE) n. 543/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.