Art. 6 Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative 1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonche' eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.