Art. 6 
 
 
                     Accertamento ed irrogazione 
                    delle sanzioni amministrative 
 
  1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste  nel
presente decreto e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si
procede a norma della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie  competenze,  alla  irrogazione
delle relative sanzioni, dandone  comunicazione  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  ed  al  Ministero  della
salute. 
  3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
  4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto
ore,  all'organizzazione,  al  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti
per  territorio  ogni  caso  di  violazione  alla  vigente  normativa
nazionale e comunitaria nonche' eventuali inadempienti per violazione
al disciplinare. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse.