Art. 7 
 
 
                   Individuazione dei responsabili 
                   per la sanzione amministrativa 
 
  1. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso  o
concorso a commettere la violazione. 
  2.  Nel  caso  di  violazioni  attribuite  ad   organizzazioni   od
operatori,  come  definiti  all'articolo  2  del  presente   decreto,
l'individuazione dei responsabili per la sanzione  amministrativa  e'
effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della
legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni,  o  di
altra normativa vigente applicabile in proposito. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse.