Art. 7 Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa 1. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e' effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.