Art. 8 
 
 
                  Diffida ed esclusione dal sistema 
                     di etichettatura volontaria 
 
  1. Nelle ipotesi di errori  ed  omissioni  formali  o  comunque  di
violazioni di cui all'articolo 3 che non comportano  falsi,  frodi  o
perdita dell'identificazione e della rintracciabilita'  del  pollame,
delle relative  carni  e  di  ogni  fattore  produttivo,  l'autorita'
competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui  all'articolo  6,
comma 2, diffida il contravventore, con apposito  verbale  nel  quale
precisa le carenze riscontrate e fissa un termine  non  superiore  ai
quindici giorni per la rimozione delle irregolarita', senza comminare
la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle  prescrizioni
contenute  nel  verbale  e'  applicata  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al  doppio.
Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida
per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti  all'accertamento,
ogni   altra   infrazione   deve   essere   contestata,    rendendosi
inapplicabile ogni ulteriore diffida. 
  2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente  decreto,  qualora
l'autorita' competente  per  l'irrogazione  delle  sanzioni,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, accerta l'esistenza di  violazioni  che  non
sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto  comportano
la perdita della rintracciabilita' delle  informazioni  riportate  in
etichetta  o  del  pollame  o  delle  sue  carni,  nonche'   la   non
corrispondenza  con   quanto   dichiarato   in   etichetta,   dispone
l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni  e  dei  fattori  di
produzione dal sistema di  etichettatura  volontaria,  prevedendo  il
ritiro dal mercato e gli  adempimenti  necessari  per  una  eventuale
rietichettatura o cambio di destinazione.