Art. 8 Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria 1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all'articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilita' del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarita', senza comminare la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida. 2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, accerta l'esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilita' delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonche' la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale rietichettatura o cambio di destinazione.