Art. 3 Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo 1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, in particolare, in materia di: a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attivita' di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita' straniera; b) protezione della biodiversita' e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini; c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi indicate all'articolo 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78): «3. La presente Convenzione non si applica ne alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.». - Per i riferimenti alla citata legge n. 662 del 1980, si veda nelle note alle premesse. - La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O.