Art. 4 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1.  Nella  zona  di  protezione  ecologica  individuata  ai   sensi
dell'articolo 2, le autorita' italiane sono competenti in materia  di
controlli, di accertamento delle violazioni e di  applicazione  delle
sanzioni  previste,   conformemente   alle   norme   dell'ordinamento
italiano,  del  diritto  dell'Unione  europea  e  delle   Convenzioni
internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente.