Art. 4 Controlli e sanzioni 1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2, le autorita' italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente.