Art. 5 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Le modalita' operative del regime da applicarsi  nella  zona  di
protezione  ecologica  individuata  ai  sensi  dell'articolo  2  sono
definite, caso per caso, con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   sentite   le   altre
amministrazioni interessate. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.