Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di
svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli
artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Nel medesimo
luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto
motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a se'. ».
b) dopo l'art.123, e' inserito il seguente: «Art. 123-bis
(Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del
codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in
cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo' disporre
che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo
dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa circondariale,
anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto
rappresentino la pericolosita' della persona arrestata o
l'incompatibilita' della stessa con la permanenza nelle camere di
sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.