Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.