Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.