Art. 10
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del
presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.