Art. 10 
 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 3 luglio 2013". 
  2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1,  comma  2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012. 
  3. Al fine di consentire alle regioni di  completare  il  programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
libero professionale  intramuraria,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n.  254,  il  termine,  gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2014. 
  4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  fissato  al  31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012. 
  5. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, conseguentemente  a  quanto  disposto  al  comma  4  del
presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.