Art. 13 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di  cui
alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  non  si  applica  il  comma  2
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite
dalle seguenti: "2 aprile 2012." 
  4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2 luglio 2012". 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   11,   comma   2-ter,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come
prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012.