Art. 16
Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in
Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al
programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore
cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.