Art. 16 
 
 
Proroga in  materia  di  investimenti  degli  enti  previdenziali  in
                               Abruzzo 
 
  1. Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita'  ed  efficacia  al
programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
verifiche di  compatibilita'  con  i  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, entro  un  tetto  di  spesa  pluriennale  definito  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
settore turistico ricettivo, del  settore  sanitario  e  del  settore
cultura, vengono individuati  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.