Art. 18
Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria
amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.
99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai
sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.