Art. 18 
 
 
Funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
         l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 
 
  1. Al fine di continuare a garantire il controllo  sulla  ordinaria
amministrazione e sullo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23  luglio  2009,  n.
99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso  ai
sensi del  medesimo  articolo  37,  continua  ad  esercitare  le  sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.