Art. 21 
 
 
                Proroga di norme nel settore postale 
 
  1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso  cui
presta servizio in posizione di comando o presso  le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto. 
  2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, i gestori  dei  servizi  postali
sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le  spedizioni  di
prodotti   editoriali   con   riferimento   alle   associazioni    ed
organizzazioni senza fini di  lucro  e  alle  associazioni  d'arma  e
combattentistiche,   ferma   anche   per   queste    la    necessita'
dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)  e
con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
b), del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Non  si  applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.