Art. 21
Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui
presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali
sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di
prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e
combattentistiche, ferma anche per queste la necessita'
dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e
con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.