Art. 22
Continuita' degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489,
possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
piena operativita' delle norme attuative dell'articolo 5, comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta
ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui
all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.