Art. 22 
 
 
         Continuita' degli interventi a favore delle imprese 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
in  essere  a  sostegno  delle  imprese,  le   convenzioni   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  della  legge  26  novembre  1993,  n.  489,
possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
piena operativita'  delle  norme  attuative  dell'articolo  5,  comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non  oltre
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Resta
ferma la  riduzione  di  almeno  il  10%  delle  commissioni  di  cui
all'articolo 41, comma 16-undecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.