Art. 25
Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria
tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione
degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei
Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli
interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi
crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione
della linea di credito gia' esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a
svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI)
per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura
di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia.
5. E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto
prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di
credito gia' esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle
risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.