Art. 27 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                spese per investimenti delle regioni 
 
  1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai  sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  definisce,  d'intesa
con la  Conferenza  Stato-Regioni,  per  il  periodo  2012-2014,  gli
obiettivi di efficientamento e  di  razionalizzazione  del  trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da  adottare
entro  il  primo  trimestre  del  2012  nonche'   le   modalita'   di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo  di  cui  al
presente comma. Con la  predetta  intesa  sono  stabiliti  i  compiti
dell'Osservatorio istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra  i  predetti  compiti  sono
comunque inclusi il monitoraggio  sull'attuazione  dell'intesa  e  la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 
  2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il  limite  del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31  dicembre  2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
spese  di  investimento  finanziate  dallo   stesso,   derivanti   da
obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  risultanti  da  apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del  bilancio  2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere  i  finanziamenti  di  cui  al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi  nel  citato
prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire  apposita  attestazione
dall'ente territoriale.".