Art. 27
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare
entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al
presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti
dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono
comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato
prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall'ente territoriale.".