Art. 28
Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.