Art. 28 
 
 
    Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. 
 
  1. Al fine di consentire la proroga per l'intero  anno  2012  della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro  di
produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  11
luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
per l'anno 2012. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette  milioni  di  euro
per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.