Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli
altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire
dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera
a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla
predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le
parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e
comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive
modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui all'articolo
12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento
o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
e' prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la
diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e
le maggiorazioni gia' vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di
base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno
2011, e' disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e
versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che
scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno
2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero
massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si
applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione
anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco
dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al
presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto
Fondo e' incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo
di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di
immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei
benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate
previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro
8.620.000.".