Art. 4 
 
 
       Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI 
 
  1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento  e
di Bolzano".