Art. 6 
 
 
              Proroga dei termini in materia di lavoro 
 
  1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; 
    b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono  sostituite
dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; 
    c) al comma  2,  le  parole:  "per  il  biennio  2010-2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 
  2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e
1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.