Art. 8
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al
2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e
"Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.