Art. 8 
 
 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di  interesse
                            della Difesa 
 
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal  2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni  dal  2001  al
2012"; 
    b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e  "Fino  al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal  2013"  e
"Fino al 2012"; 
    c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino  al  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013". 
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.