Art. 9 
 
 
                   Programma triennale della pesca 
 
  1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale  della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  3  agosto  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  236
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi  dell'articolo  2,
comma  5-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.