Art. 9
Programma triennale della pesca
1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2,
comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.