Art. 2. 
 
  Nello stato di previsione della spesa della Direzione generale  del
fondo per il  culto  saranno  fatte  le  variazioni  stabilite  dalla
tabella B annessa alla presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 aprile 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Finocchiaro-Aprile. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.