Art. 2. Nello stato di previsione della spesa della Direzione generale del fondo per il culto saranno fatte le variazioni stabilite dalla tabella B annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 aprile 1911. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.