Art. 2. La decorazione di quest'ordine conferisce il titolo di cavaliere ed e' concessa a coloro che si sono notevolmente segnalati: a) nell'agricoltura: mediante colonizzazione di terre incolte, opere di irrigazioni o di bonifica o di disciplina di corsi d'acqua, introduzione di nuove colture o di notevoli perfezionamenti nei processi produttivi, rimboscamenti di terreni montuosi, o infine mediante l'adozione di provvedimenti atti ad elevare moralmente ed economicamente le condizioni delle classi agricole; b) nell'industria, mediante impianto o trasformazione di fabbriche, scoperte od invenzioni industriali di notevole importanza pratica, introduzione di notevoli perfezionamenti tecnici, utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime, ed in fine a coloro che abbiano contribuito all'elevazione economica e sociale delle classi operaie, anche con provvedimenti atti a diffondere istituzioni di previdenza o di cooperazione; c) nel commercio, mediante apertura di nuovi sbocchi ai prodotti nazionali, o notevole incremento dato ad esportazioni di prodotti gia' richiesti dall'estero, nonche' a coloro che abbiano creato o dato forte impulso ad istituzioni di credito atte a giovare all'economia nazionale. La decorazione puo' pure essere conferita a coloro che, anche come operai, abbiano, con la loro collaborazione, efficacemente contribuito alle opere, produzioni, aziende ed iniziative, delle quali alle lettere precedenti.