Art. 2. 
 
  La decorazione di quest'ordine conferisce il titolo di cavaliere ed
e' concessa a coloro che si sono notevolmente segnalati: 
 
      a) nell'agricoltura: mediante colonizzazione di terre  incolte,
opere di irrigazioni o di bonifica o di disciplina di corsi  d'acqua,
introduzione di nuove  colture  o  di  notevoli  perfezionamenti  nei
processi produttivi, rimboscamenti  di  terreni  montuosi,  o  infine
mediante l'adozione di provvedimenti atti ad  elevare  moralmente  ed
economicamente le condizioni delle classi agricole; 
 
      b)  nell'industria,  mediante  impianto  o  trasformazione   di
fabbriche, scoperte od invenzioni industriali di notevole  importanza
pratica,   introduzione   di   notevoli   perfezionamenti    tecnici,
utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie  prime,  ed
in fine a coloro che abbiano contribuito all'elevazione  economica  e
sociale  delle  classi  operaie,  anche  con  provvedimenti  atti   a
diffondere istituzioni di previdenza o di cooperazione; 
 
      c)  nel  commercio,  mediante  apertura  di  nuovi  sbocchi  ai
prodotti nazionali, o notevole incremento  dato  ad  esportazioni  di
prodotti gia' richiesti dall'estero, nonche'  a  coloro  che  abbiano
creato o dato forte impulso ad istituzioni di credito atte a  giovare
all'economia nazionale. 
 
  La decorazione puo' pure essere conferita a coloro che, anche  come
operai,  abbiano,   con   la   loro   collaborazione,   efficacemente
contribuito alle opere,  produzioni,  aziende  ed  iniziative,  delle
quali alle lettere precedenti.