Art. 4. 
 
  Un Consiglio nominato per decreto Reale su  proposta  del  ministro
per  l'agricoltura,  industria  e  commercio  esamina  i  titoli   di
benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed  approva  le
nomine di quelle che ritiene meritevoli. 
 
  Salvo i casi di errore di persona, le proposte  non  approvate  dal
Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo  quando
siano trascorsi almeno tre anni e coloro che  siano  stati  designati
per l'onorificenza abbiano acquistato nuovi titoli di beneficenza. 
 
  Le decorazioni sono conferite  per  decreto  Reale  e  non  debbono
eccedere in ciascun anno il numero di ottanta.  Esse  possono  essere
concesse anche ai cittadini che abbiano acquistato le benemerenze  di
cui all'art. 2 in paesi esteri.