Art. 4. Un Consiglio nominato per decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura, industria e commercio esamina i titoli di benemerenza delle persone proposte per la decorazione ed approva le nomine di quelle che ritiene meritevoli. Salvo i casi di errore di persona, le proposte non approvate dal Consiglio possono essere ripresentate all'esame di esso, solo quando siano trascorsi almeno tre anni e coloro che siano stati designati per l'onorificenza abbiano acquistato nuovi titoli di beneficenza. Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di ottanta. Esse possono essere concesse anche ai cittadini che abbiano acquistato le benemerenze di cui all'art. 2 in paesi esteri.