Art. 5. Il Consiglio e' cosi' costituito: 1° il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, presidente; 2° un delegato del Consiglio degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; 3° un delegato del Consiglio del lavoro; un delegato del Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio dell'industria e del commercio; 4° i direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, della statistica e del lavoro; 5° tre cavalieri dell'Ordine scelti dal ministero di agricoltura, industria e commercio. I consiglieri indicati ai numeri 3 e 5 durano in carica tre anni e non possono essere confermati nell'ufficio, se non dopo trascorso un triennio. Il capo del personale del ministero di agricoltura, ha le funzioni di segretario del Consiglio.