Art. 5. 
 
  Il Consiglio e' cosi' costituito: 
 
    1° il sottosegretario di Stato  per  l'agricoltura,  industria  e
commercio, presidente; 
 
    2° un delegato del Consiglio degli  ordini  dei  SS.  Maurizio  e
Lazzaro e della Corona d'Italia; 
 
    3°  un  delegato  del  Consiglio  del  lavoro;  un  delegato  del
Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio  dell'industria
e del commercio; 
 
    4° i direttori generali dell'agricoltura,  dell'industria  e  del
commercio, della statistica e del lavoro; 
 
    5° tre cavalieri dell'Ordine scelti dal ministero di agricoltura,
industria e commercio. 
 
  I consiglieri indicati ai numeri 3 e 5 durano in carica tre anni  e
non possono essere confermati nell'ufficio, se non dopo trascorso  un
triennio. 
 
  Il capo del personale del ministero di agricoltura, ha le  funzioni
di segretario del Consiglio.