Art. 8. Con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'ordine del lavoro. Le rendite del patrimonio, che venisse cosi' a formarsi, saranno erogate in pensioni vitalizie disposte con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere del Consiglio dell'Ordine. Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri del lavoro scelti nelle categorie degli operai, ed eccezionalmente a quelli scelti in altre categorie, quando colpiti da invalidita', siano, senza loro colpa, in stato di bisogno.