Art. 8. 
 
  Con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria  e
commercio, sentito il Consiglio di Stato,  possono  essere  accettate
donazioni e lasciti a favore dell'ordine del lavoro. 
 
  Le rendite del patrimonio, che venisse cosi'  a  formarsi,  saranno
erogate in pensioni vitalizie disposte con decreto Reale promosso dal
ministro di  agricoltura,  industria  e  commercio,  sul  parere  del
Consiglio dell'Ordine. Tali pensioni saranno assegnate  ai  cavalieri
del lavoro scelti nelle categorie degli operai, ed eccezionalmente  a
quelli scelti in altre  categorie,  quando  colpiti  da  invalidita',
siano, senza loro colpa, in stato di bisogno.