Art. 2 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di  procedura
civile si interpreta nel  senso  che  la  riduzione  del  termine  di
costituzione  dell'attore  ivi  prevista  si  applica,  nel  caso  di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato
all'opposto un termine di comparizione  inferiore  a  quello  di  cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo  165  del  codice  di  procedura
          civile e' il seguente: 
                                   "Art. 165 
                           Costituzione dell'attore 
              L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione  della
          citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso
          di abbreviazione di  termini  a  norma  del  secondo  comma
          dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo
          del procuratore, o personalmente nei casi consentiti  dalla
          legge, depositando in cancelleria la  nota  d'iscrizione  a
          ruolo e il proprio fascicolo contenente  l'originale  della
          citazione,  la   procura   e   i   documenti   offerti   in
          comunicazione.  Se  si  costituisce   personalmente,   deve
          dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove
          ha sede il tribunale. 
              Se  la  citazione  e'  notificata   a   piu'   persone,
          l'originale  della  citazione  deve  essere  inserito   nel
          fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione."; 
              Il testo dell'articolo 163-bis del codice di  procedura
          civile e' il seguente: 
                                 "Art. 163-bis 
                             Termini per comparire 
              Tra il giorno della  notificazione  della  citazione  e
          quello dell'udienza di  comparizione  debbono  intercorrere
          termini liberi non minori di novanta  giorni  se  il  luogo
          della notificazione si trova in Italia e di  centocinquanta
          giorni se si trova all'estero. 
              Nelle  cause  che  richiedono  pronta   spedizione   il
          presidente puo',  su  istanza  dell'attore  e  con  decreto
          motivato in calce dell'atto originale e delle  copie  della
          citazione, abbreviare fino alla meta'  i  termini  indicati
          dal primo comma. 
              Se il termine assegnato dall'attore  ecceda  il  minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della  scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere   al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo termine, l'udienza per la  comparizione  delle
          parti sia fissata con congruo anticipo su  quella  indicata
          dall'attore. Il presidente provvede con decreto,  che  deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".