Art. 2 
 
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto
                  merci nel rispetto dell'ambiente 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto  merci,  e'  prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla  commercializzazione  dei  sacchi  per  l'asporto  delle   merci
conformi  alla  norma  armonizzata   UNI   EN   13432:2002,   secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e  di  quelli  di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi  per
l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi  per
l'asporto destinati  agli  altri  usi.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato  secondo
il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche  dei
sacchi  di  cui  al   precedente   periodo   ai   fini   della   loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione  ai
consumatori. In conformita' al principio «chi inquina  paga»  sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni  europee  e
degli  altri  principi  di  cui  all'articolo   3-ter   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  la
commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto  di  natura   non   regolamentare   adottato   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  A  decorrere  dal  31  luglio
2012, la commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  al  presente
comma  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi  per  l'  asporto  oppure  un  valore  della  merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della  predetta  legge  n.  689  del  1981,  all'accertamento   delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della  medesima
legge n. 689  del  1981  e'  presentato  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella  quale  e'
stata accertata la violazione.